Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) «unità da diporto»: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) «apparecchio galleggiante gonfiabile»: un mezzo galleggiante (che non sia imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio, salvagente anulare o cintura di salvataggio). destinato a sostenere un numero determinato di persone che si trovano nell'acqua e di costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche. Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli apparecchi galleggianti gonfiabili, destinati esclusivamente alle unità da diporto.